CEDOLARE SECCA
CHE COS’È?
È un regime fiscale facoltativo in alternativa al regime fiscale ordinario vigente sulla tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
QUANTO SI PAGA?
Si paga un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.
Per i contratti di locazione a “canone concordato” relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nelle abitazioni ubicate nei comuni confinanti con gli stessi nonché negli altri comuni capoluogo di provincia e nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe) si paga un’aliquota del 15% ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017. Inoltre con l’opzione della cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bolloordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. Per tutto il periodo di durata dell’opzione è sospesa la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
PER QUALI IMMOBILI?
L’opzione può essere esercitata per gli immobili appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 locate ad uso abitativo (esclusa la categoria catastale A10 - uffici o studi privati). Con la Legge di bilancio 2019 è stata estesa la cedolare secca agli affitti commerciali.
CHI PUÒ SCEGLIERE LA CEDOLARE SECCA?
Le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Non può essere applicata per i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.
QUANDO SI ESERCITA L’OPZIONE?
L’opzione può essere esercitata sia in fase di registrazione del contratto di locazione sia negli anni successivi, previa comunicazione da inviare al conduttore con lettera raccomandata con la quale il locatore rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
QUANTO DURA L’OPZIONE?
L’opzione dura per l’intero periodo del contratto o nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto. Il locatore ha comunque la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata. Così come è sempre possibile esercitare nuovamente l’opzione, nelle annualità successive alla revoca, rientrando nel regime della cedolare secca.
La revoca deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente e comporta il versamento dell’imposta di registro, eventualmente dovuta.
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